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Novità in materia di marketing

La proposta di un codice di condotta di settore ed il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)

L’ultima proposta di un codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling

Sin dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, il Garante della Privacy ha promosso tutta una serie di iniziative rivolte ad accelerare le diverse categorie di soggetti privati verso l’introduzione di un codice di condotta. Anche il GDPR infatti affida alle Autorità di controllo il compito di incoraggiare l’elaborazione dei codici, strumento essenziale per verificare gli obblighi dei Titolari del trattamento e dei Responsabili, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

I codici di condotta sono strumenti di autodisciplina con cui le organizzazioni, titolari e responsabili del trattamento, si autoimpongono, su base volontaria, regole di dettaglio che devono determinare comportamenti più appropriati da seguire nell’ambito della protezione dei dati personali.

Infatti con tali codici è possibile chiarire molti aspetti determinanti del GDPR come la liceità su cui basare il trattamento, le modalità di raccolta del consenso, l’applicazione dei principi che regolano il trattamento e garantire la massima trasparenza verso gli interessati, le misure di sicurezza da adottare, oltre ad ogni altra informazione utile in base al contesto di riferimento.

Le sanzioni del Garante nel settore del telemarketing

Una particolare attenzione da parte dell’Autorità del Garante è stata rivolta da tempo al settore delle telecomunicazioni, considerando i rischi alti per i diritti e le libertà dei consumatori, spesso calpestati in nome del marketing, delle offerte commerciali e qualunque costo e con ogni mezzo possibile.

La percezione del consumatore è di essere sempre e continuamente sotto tiro, lesa la propria tranquillità individuale, ma ciò che viene violato ha uno scenario ben più ampio, come la perdita dei propri dati, esposti al rischio di utilizzo illecito.

Il GDPR introducendo nuove garanzie (come il diritto alla portabilità dei dati) e di conseguenza alzando l’asticella delle sanzioni applicabili, ha posto le basi per una tutela più ampia delle persone fisiche. Le ordinanze di ingiunzione comminate dal Garante dimostrano soprattutto quante criticità ci siano nell’applicazione dello stesso Regolamento.

Le violazioni nella maggior parte dei casi riguardano chiamate promozionali senza la preventiva acquisizione del consenso o senza aver prima verificato le utenze iscritte al Registro Pubblico delle Opposizioni, il telemarketing selvaggio ha infatti caratteristiche ricorrente e facilmente riconoscibili, la prima delle quali è rappresentata dalla circostanza che le telefonate vengono effettuate da numerazioni non censite nel Registro Pubblico degli Operatori. A tale Registro devono infatti iscriversi obbligatoriamente tutti gli operatori economici, esercenti l’attività di call center. Tali numerazioni sono spesso disconosciute dalla rete di vendita delle compagnie committenti e le chiamate che partono attraverso questi canali realizzano quello che il Garante, in numerosi provvedimenti, ha definito un “sottobosco” illecito, che realizza un rilevantissimo volume di affari attraverso attività in gran parte illegittime.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è stato in origine istituito con il D.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento per le Comunicazioni), alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB). Al Garante Privacy spettano i compiti di vigilanza e di controllo sull’organizzazione e sul funzionamento del Registro.

Nel corso degli anni l’RPO ha subito numerosi interventi normativi, dapprima volti ad estendere le previsioni relative all’opt-out nel marketing telefonico anche alla posta cartacea; in seguito, con la sopracitata L. 5/2018, volti ad estendere la possibilità di iscrizione anche ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi pubblici. Ulteriori recenti modifiche hanno sanato altre criticità emerse nel tempo, in modo da includere nell’ambito del RPO anche le chiamate automatizzate (“robocall”), ovvero quelle effettuate senza operatore umano. Infine, il D.P.R. 26/2022, ha apportato le necessarie revisioni alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del RPO. A partire dal 27 luglio scorso il nuovo RPO è finalmente divenuto operativo. 

Il Registro Pubblico delle Opposizioni: quali cambiamenti

Per quanto riguarda i contraenti telefonici, ovvero i cittadini intestatari di un contratto telefonico, questi potranno iscrivere nel nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO):

–    tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse o mobili (pubblicate o meno negli elenchi telefonici). La possibilità di iscrivere al registro anche i numeri cellulari rappresenta una novità importante e tanto attesa; 

–    tutti gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici pubblici.

L’iscrizione nel registro “preclude qualsiasi trattamento” (art. 7 comma 6 del D.P.R. 26/2022), ovvero comporterà:         

–    l’opposizione automatica al trattamento dei dati delle numerazioni telefoniche, nonché degli indirizzi postali, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali;

–    il blocco di qualsiasi trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili, riportate o meno negli elenchi, e degli indirizzi postali per le stesse finalità effettuate tramite telefono o posta cartacea, comportando la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi. 

Rimane tuttavia una deroga (che creerà non pochi problemi nell’applicazione della norma): viene fatta salva la possibilità di contattare i contraenti che abbiano espresso un consenso nel contesto di contratti in essere o cessati da meno di 30 giorni. 

Per quanto riguarda gli operatori, ovvero i titolari del trattamento dei dati che intendano utilizzare, tramite telefono o posta cartacea, i numeri telefonici nazionali fissi e cellulari e i dati presenti negli elenchi telefonici per finalità di:

  1. Invio di materiale pubblicitario
  2. Vendita diretta
  3. Comunicazione commerciale
  4. Compimento di ricerche di mercato

dovranno invece seguire le seguenti regole, pena l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

–    registrarsi al RPO mediante la funzione “Presentazione istanza”, attraverso la compilazione del web form e l’invio della documentazione. L’accesso all’area riservata deve necessariamente avvenire tramite i mezzi indicati sulla piattaforma (SPID, CNS oppure certificato digitale, PEC – firma digitale);

–    scaricare il file di testo e consultare le liste di contatti contenenti le numerazioni da verificare. Le liste hanno validità di 15 giorni per la consultazione del RPO Telefonico e 30 giorni per la consultazione del RPO Postale;

–    accertare che l’interessato non si sia opposto al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

–    qualora l’interessato sia opposto, gli operatori sono anche tenuti a revocare tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, salvo i casi in cui si applichi la (criptica) deroga sopracitata. La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate.

Documentazione allegata

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