Ecco perché non sono illegittimi in assoluto…. Dipende.
Cosa c’è di nuovo
Il Garante Privacy, il Garante della concorrenza del mercato, la Cassazione hanno detto che i cookie wall non sono illegittimi in assoluto. Ma dipende. L’illegittimità si ha quando “la volontà è calpestata”, ma il “prendere o lasciare” (o consenso per farsi tracciare e profilare con i cookie o niente accesso ad un sito) e cioè scambio dati contro contenuti digitali, è stato sdoganato anche dalla legge.
Tutto è iniziato da un’indagine aperta dal Garante Privacy sui cookie wall di alcuni quotidiani on-line, che hanno cominciato ad usare filtri e sistemi che condizionano l’accesso ai contenuti, alla sottoscrizione di un abbonamento o, in alternativa, al rilascio del consenso da parte degli utenti, all’installazione di cookie o altri sistemi di tracciamento di dati personali (cookie wall). Ma concedere dati per ricevere un servizio, ad alcune condizioni, si può fare.
Tutto ciò ha fondamento nelle pronunce di Garanti italiani, nella giurisprudenza e nella legislazione relativa al mercato digitale.
E quindi?
Ovviamente, come riportava il Garante in un provvedimento del 2000 trattando il caso di un quotidiano on-line, rimane nella disponibilità degli interessati l’acconsentire a servizi che subordinano una prestazione (l’accesso ad Internet) alla cessione di dati identificativi o attinenti a gusti, preferenze e interessi. La persona deve ovviamente essere messa in grado di capire a cosa va incontro e bisogna darle tutte le informazioni per esprimere le proprie scelte liberamente e consapevolmente. E’ scontato che non ci può essere inganno o menzogna verso l’utente.
Sulla stessa riga sono anche il parere dell’Antitrust (sempre del 2000), la sentenza della Cassazione (del 2018) dove si precisa che si può scambiare un cookie con un servizio, con l’ovvio rispetto della volontà e senza inganni.
Documentazione allegata
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Cookie wall ecco perchè non solo illegittimi
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